Portabici a sbalzo posteriore, non serve il collaudo sulle auto
Il Consiglio di Stato ha annullato le normative emesse sul portabici a sbalzo posteriore: ecco le novità per i ciclisti
Il portabici a sbalzo posteriore è uno dei più utilizzati dai ciclisti che decidono di caricare il proprio mezzo sull’auto. Questo, però, negli ultimi tempi è finito al centro di una vera e proprio telenovela burocratica che prima aveva definito le nuove norme per il suo utilizzo con due diverse circolari, salvo poi essere annullate dal Consiglio di Stato.
Queste circolari, infatti, oltre a stabilire una serie di parametri per l’utilizzo, prevedevano anche il collaudo in Motorizzazione se la struttura occultava – anche parzialmente – la targa o i gruppi ottici. Ora, la visita e prova, però, non è più necessaria, in base alle ordinanze 00198/2024 e 00196/2024.
Niente più collaudo
I giudici hanno infatti accolto l’appello dei produttori dei portabici, dopo la sconfitta in primo grado al Tar Lazio, annullando le circolari. Le norme contenute in queste circolari emanate nel settembre o ottobre 2023 prevedevano, infatti, che “in caso di ostruzione anche parziale della targa, è necessario applicare la targa ripetitrice (art. 100 CdS) con le modalità previste per il carrello appendice. In tali casi, sono necessarie la visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile e l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo”.
Le circolari, inoltre, stabilivano che la lunghezza non deve superare 1,20 m, incluse le bici trasportate, mentre la larghezza non deve superare quella del veicolo, specchietti retrovisori esclusi. Per l’altezza, invece, la misura stabilita era di 2,50 metri. Per incrementare il livello di sicurezza, inoltre, era stato previsto che “i portabici e le bici installate ostruiscono anche parzialmente i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva (luci di posizione, di stop, frecce, ecc.) devono essere installati dispositivi supplementari ripetitori, omologati e corrispondenti a quelli previsti sul veicolo”.
Il Consiglio di Stato, però, ha deciso che la norma non può essere applicata annullando le circolari e riportando tutto alle circolari antecedenti a queste due. A seguito di queste, infatti, erano sorte molte polemiche in quanto la disposizione che impone una larghezza massima, bici incluse, non superiore alla larghezza dell’autovettura, rendeva praticamente impossibile l’uso del portabici su molti modelli di auto, tenuto conto della larghezza delle auto. Oltre al fatto del collaudo che imponeva un passaggio ulteriore presso la Motorizzazione.
Nessuna novità, invece, per i portabici applicati sul tetto degli autoveicoli: come in precedenza, questi non richiedono né la visita e la prova, né l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per quanto riguarda, i veicoli proveniente dall’estero, il Ministero ha specificato che le nuove norme sui portabici a sbalzo non si applicano, in base al principio della libera circolazione.